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COSTITUZIONE IN AZIONE

Associazione di Promozione Sociale

Art. 1

Con il presente atto è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle leggi regionali in vigore l’Associazione, non riconosciuta, di Promozione Sociale denominata

COSTITUZIONE IN AZIONE A.P.S.

avente sede legale nel Comune di Tavagnacco (Ud).

Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La variazione della sede all’interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro.

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. N. 117/17 avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Art. 2

L’Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato. L’Associazione opera nel settore culturale, civico, sociale e politico e più specificatamente persegue la promozione ed il consolidamento di:

  • legalità costituzionale
  • pace tra le persone e tra i popoli
  • tutela dei diritti umani, sociali e civili
  • libertà di pensiero e di espressione
  • diritto all’inviolabilità e della dignità e del rispetto della persona
  • diritto alla libertà, alla sicurezza, all’istruzione, all’assistenza sanitaria e all’inclusione sociale
  • opposizione ad ogni tipo di discriminazione ed emarginazione delle persone;
  • attività di interesse sociale, culturali, artistiche, ricreative, di volontariato, di sostegno
  • raccolta e segnalazioni inerenti le problematiche presentate dalla comunità;
  • Proporre, suggerire e stimolare possibili soluzioni migliorative per l’intera comunità;
  • Interazione con le Istituzioni, la Pubblica  Amministrazione, agli Enti preposti e altri enti/istituzioni interessati;
  • promozione, diffusione e avviamento di iniziative utili alle finalità proposte all’Associazione utilizzando i diversi mezzi di comunicazione possibili;
  • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate
  • alleanze e rapporti con altre Associazioni ed Organizzazioni italiane ed estere che perseguono finalità analoghe in tutto od in parte.

Tali scopi si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall’art. 5 del D.lgs. 117/17:

d) educazione, istruzione e formazione  professionale,  ai  sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi  e  servizi  finalizzati  alla  salvaguardia  e  al miglioramento  delle  condizioni  dell’ambiente  e  all’utilizzazione accorta  e  razionale  delle   risorse   naturali,   con   esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di  raccolta  e  riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di  promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della  pratica  del volontariato e delle  attività  di  interesse  generale  di  cui  al presente articolo;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo  settore  resi  da  enti composti in misura non inferiore al settanta per cento  da  enti  del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi  della  legge  11  agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all’inserimento  o  al  reinserimento  nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2,  comma  4,  del  decreto  legislativo  recante   revisione   della disciplina in materia di impresa  sociale,  di  cui  all’articolo  1,comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

u)  beneficenza,  sostegno  a  distanza,  cessione  gratuita   di alimenti o prodotti di cui alla legge  19  agosto  2016,  n.  166,  e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni  o  servizi  a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità,  della  pace  tra  i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela  dei  diritti  umani,  civili,  sociali  e politici, nonché’ dei diritti dei consumatori e  degli  utenti  delle attività  di  interesse  generale  di  cui  al  presente   articolo, promozione delle  pari  opportunità  e  delle  iniziative  di  aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo  27  della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di  acquisto  solidale  di  cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di  beni  pubblici  inutilizzati  o  di  beni confiscati alla criminalità organizzata.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest’ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera dall’organo di Amministrazione.

Art. 3

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili così come elencati nell’inventario redatto a cura dell’Organo di Amministrazione ed in particolare da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere fatti all’Associazione a titolo di incremento del patrimonio.

Art. 4

L’Associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:

  • Quote associative,
  • Rendite patrimoniali,
  • Contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private,
  • Proventi derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni.
  • Proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione d beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’art. 97 del D.lgs. 117/17 e il Consiglio nazionale del Terzo settore. 

L’Associazione non ha scopo di lucro.

L’Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci o delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L’associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata secondo i limiti e le condizioni stabilite dall’ente. Sono in ogni caso vietati i rimborsi di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito. (Art. 17 Dlgs 117/2017)

Secondo l’Art. 18 del Dlgs.117/2017 i volontari devono essere assicurati contro infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 5

L’adesione all’Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all’art. 2. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a tre (tre) associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) associazioni di promozione sociale si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci. Possono ammettersi come associati anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

È prevista espressamente l’assenza di limiti e discriminazioni nell’accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto dall’art. 21 del D.lgs. 117/17.

I soci si distinguono in:

  1. Soci fondatori
  2. Soci onorari
  3. Soci ordinari
  4. Soci sostenitori

Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo.

Sono soci onorari le persone, gli Enti e le Associazioni del Terzo Settore o senza scopo di lucro che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell’Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita dall’Organo di Amministrazione.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell’Associazione. Sarà cura dell’Organo di Amministrazione stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore.

Possono diventare soci ordinari le persone fisiche e gli Enti che condividono gli scopi dell’Associazione. Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà presentare all’Organo di Amministrazione domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine la richiesta si intende accettata. In caso di rigetto della domanda, il rifiuto sarà motivato e notificato al candidato, che avrà 60 (sessanta) giorni di tempo dalla ricezione del rifiuto per richiedere che sulla questione si pronunci l’assemblea.

Tutte le categorie degli associati godono degli stessi diritti e sono tenuti a rispettare gli stessi doveri come espresso da questo statuto.

L’esclusione del socio è deliberata dall’organo di Amministrazione al quale sia stata attribuita tale competenza in relazione a:

  • perdita dei requisiti per l’ammissione;
  • per dichiarazione di interdizione o inabilità;
  • mancato versamento della quota associativa;
  • comportamento lesivo ai danni dell’associazione.

Contro il provvedimento di esclusione è previsto ricorso da presentarsi all’Assemblea entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione.

Art. 6

Solo i Soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto:

  1. di voto per eleggere gli organi direttivi;
  2. di essere eletti alle cariche direttive;
  3. di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
  4. a ricevere la Tessera di Socio dell’Associazione;
  5. a frequentare i locali della dell’associazione;
  6. di fruire dei servizi dell’associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
  7. di esaminare i libri sociali, (così come elencati dall’art. 15 del Codice del Terzo Settore) facendone richiesta scritta all’Organo di Amministrazione che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

I Soci hanno l’obbligo di:

  1. rispettare lo Statuto ed i regolamenti;
  2. versare la quota associativa stabilita dall’Organo di Amministrazione;
  3. non operare in concorrenza con l’attività dell’Associazione stessa.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e non è prevista la rivalutabilità della stessa.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Qualora l’associazione si avvalga di volontari, così come previsto dall’art. 17 del D.lgs. 117/17, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 del medesimo decreto.

Art. 7

Sono organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea dei Soci;
  2. L’Organo di Amministrazione;
  3. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
  4. L’organo di Controllo.

Art. 8

L’Assemblea Ordinaria dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell’Assemblea stessa.

L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico. L’ordine del giorno è fissato dall’Organo di Amministrazione.  L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, da spedirsi ai soci almeno 15 ( quindici ) giorni prima della riunione. L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Art. 9

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l’Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un’ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Spetta all’Assemblea:

  • approvare il bilancio consuntivo e preventivo,
  • approvare la relazione morale del Presidente,
  • eleggere e revocare gli organi sociali,
  • deliberare sull’orientamento generale dell’attività sociale,
  • deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto,
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  • approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari,
  • deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione della associazione,
  • deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.
  • deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  • nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

Il Presidente dell’organo di amministrazione è eletto dall’organo di amministrazione. Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell’art. 2368 del C.C. . Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.

Art. 10

Per la modifica dello statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell’Associazione è necessaria la convocazione di una Assemblea Straordinaria con le stesse modalità previste dall’art. 8). L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11

L’Organo di Amministrazione è composto da tre a sette membri, è eletto dall’Assemblea dei Soci e rimane in carica due anni. La maggioranza dei suoi membri sarà costituita – ai sensi dell’art.26, comma 2 CTS – da persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Amministratore risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’Assemblea  dei soci.   Gli Amministratori   nominati   in   surroga   rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale dell’Organo di Amministrazione.

L’Organo di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario – Tesoriere, che durano in carica per la durata dell’Organo.

L’Organo di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre amministratori. L’Organo di Amministrazione delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti. In caso di parità, il voto del presidente è preponderante.

L’Organo di Amministrazione  è   investito   dei   più  ampi  poteri  di  ordinaria  e straordinaria amministrazione e può delegare  i propri poteri ad uno o più Amministratori, può inoltre:

  1. promuovere l’attività dell’associazione;
  2. deliberare sull’ammissione  e sull’esclusione dei soci;
  3. deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell’Associazione in tutte le sue attività;
  4. redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  5. proporre modifiche statutarie.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutti i membri dell’Organo di Amministrazione, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

L’Amministratore che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Art.12

Il Presidente dell’organo di amministrazione è eletto dall’organo di amministrazione e ha la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede l’Organo di Amministrazione e l’Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni.

Spetta al Presidente determinare l’ordine del giorno delle sedute dell’Organo di Amministrazione e sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari dell’Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 13

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17.c. 1 del D.lgs. 117/17 l’associazione dovrà tenere:

  1. il libro dei soci
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione, dell’Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali

Art. 14

Il collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, è costituito da tre membri effettivi anche non soci. Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall’Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.

Il collegio dei Revisori dei conti resta in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al superamento dei limiti previsti dall’art. 30 D.lgs. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo anche monocratico.

Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’art. 2399 del C.C. . I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all’art. 2397, comma secondo del C.C. Nel caso di organo collegiale i sopradetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.lgs. 117/17 si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Alla nomina dell’Organo di Controllo il collegio dei Revisori cessa dal suo incarico con effetto immediato.

Art. 15

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

All’Associazione è fatto divieto di distribuire ad associati, fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all’atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (così come previsto dall’art. 8 del Codice del Terzo Settore).

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 c. 1 del D. Lgs. N. 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Associazione deve inoltrare al già menzionato Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 16

L’Utilizzo del Logo qui sopra riportato è riservato ai Consiglieri e nelle occasioni deliberate dalla Assemblea Ordinaria e per tutte le attività di comunicazione svolte. Resta inteso che la proprietà intellettuale del simbolo, il sito, i canali Telegram, i gruppi e le pagine su Facebook o altri social riportanti l’intestazione “COSTITUZIONE IN AZIONE” e/o il relativo Logo si deve intendere soggetta alle delibere dell’Organo di Amministrazione

Art. 17

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applica quanto previsto dal D.lgs. 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.